


L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Forlì-Cesena (ATO 8) è la Convenzione fra la Provincia di Forlì-Cesena e i 30 Comuni, per l’esercizio delle competenze in materia di
L’ambito territoriale ottimale è stato definito dalla Regione Emilia Romagna in corrispondenza con il territorio della Provincia e la partecipazione degli enti locali è obbligatoria.
I riferimenti normativi sono il Decreto Legislativo 13 aprile 2006 n. 152 e le Leggi Regionali 6 settembre 1999 n. 25 e 30 giugno 2008 n. 10.
L'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 come modificata con legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 “Interventi urgenti in materia di enti locali e regioni.” dispone la soppressione delle Autorità d’Ambito come soggetti giuridici autonomi e stabilisce che le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il termine di scadenza, per effetto delle successive proroghe disposte dapprima con D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, poi con D.P.C.M. 25 marzo 2011, è stato individuato nella fine del corrente anno. La Regione Emilia Romagna con legge 23 dicembre 2010 n. 14, art. 50, ha stabilito che continuano ad operare le convenzioni fra province e comuni, nelle more del riordino complessivo del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti da compiersi entro il 31 luglio 2011.
La sede decisionale dell’ATO è l'Assemblea dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena; il Presidente dell’ATO è il Presidente della Provincia, delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. I componenti dell’Assemblea ed il Presidente non percepiscono indennità né gettoni di presenza.
Le funzioni sono svolte in forma associata tramite un ufficio comune, che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti (comma 4 art. 30 D.Lgs. 267/2000).